Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “ condizionalità “ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la
riqualificazione professionale o il completamento degli studi
nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non
occupati e che non frequentano un regolare
corso di studi.
Si noti che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019, sono considerati disoccupati i lavoratori a basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a € 8.000 e i lavoratori autonomi con redditi inferiori €4.800.
Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o
superiore a 65
anni, nonché i
componenti con
disabilità (fatta salva la possibilità per i componenti del nucleo familiare disabili di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale).
Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti ovvero i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito,considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater del DL 4/2019.
Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:
dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
- assenza di occupazione da non più di due anni;
- beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
- avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;
- a condizione che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI.
dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.
Patto per il lavoro
Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Con riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue:
- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta,ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.
Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori - anche qualora i genitori siano legalmente separati - non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.
Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il Centro per l’Impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l’assegno di ricollocazione da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.
Patto per l’inclusione sociale
Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti. La valutazione multidimensionale è composta da un’analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l’inclusione sociale.