La Legge Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - Legge di Bilancio 2022 - apporta alcune modifiche ed integrazioni alla misura del Reddito di Cittadinanza.

Innanzitutto, stabilisce la non pignorabilità del Rdc, che viene configurato come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile, per il quale << Non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza >>.

In secondo luogo, viene stabilita una importante modifica circa le comunicazioni di variazioni della condizione di occupazione. Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale sia di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC, la comunicazione deve essere effettuata, tramite il modello RdC/PdC-com esteso, il giorno antecedente all’inizio dell’attività e non più entro trenta giorni dall’inizio della stessa. Se non viene rispettata questa nuova tempistica, si stabilisce la decadenza dal beneficio. Rimangono immutati i termini di comunicazione delle altre variazioni dell’attività lavorativa.

La Legge di Bilancio 2022 porta ad una modifica nella presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). Se infatti prima vi era l’obbligo di rendere l’immediata disponibilità al lavoro entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio ovvero al momento del primo incontro presso i Centri per l’Impiego, con le modifiche apportate, la domanda di RdC, resa dall’interessato all’INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Pertanto l’elenco dei beneficiari che attraverso la domanda Rdc dichiarano immediata disponibilità a lavorare è trasmesso da INPS all’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. Successivamente, attraverso gli usuali canali per la presentazione della DID, i componenti il nucleo devono fornire le integrazioni necessarie a completare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, al fine procedere alla sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale. Questa modifica sarà operativa non appena saranno disponibili i nuovi moduli di domanda.

Sono rilevanti i cambiamenti in materia di obblighi dei beneficiari circa l’accettazione di offerte di lavoro congrue, che sono definite sulla base di quattro principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):

COERENZA

tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate

DISTANZA

del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico

DURATA

dello stato di disoccupazione

RETRIBUZIONE

in rapporto al valore del beneficio

Nell’ambito del Patto per il lavoro, il beneficiario di RdC deve accettare almeno una di due offerte congrue (anzichè tre); in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, pena decadenza dal beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.

In relazione alla distanza del luogo di lavoro, valgono le seguenti regole:

a) una offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato è definita congrua se dista meno di ottanta chilometri (anzichè 100), nel caso di prima offerta.

b) una offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato ovunque collocata nel territorio italiano (anzichè distante meno di 250 Km) è definita congrua se si tratta di seconda offerta

c) una offerta di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale è definita congrua se entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta congrua.

In caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, scatta una diminuzione mensile di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua. Al secondo rifiuto, il sussidio sarà revocato (oggi questo accade al terzo rifiuto).

La riduzione si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza per la determinazione del beneficio.

Con riferimento agli impegni di ricerca attiva del lavoro, definiti nel Patto per il lavoro, viene introdotta una verifica delle attività svolte, da effettuare presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione agli incontri di verifica senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.

Analogamente a quanto stabilito per i Patti per il Lavoro, viene stabilita la necessità di un monitoraggio delle attività per i beneficiari che hanno sottoscritto un Patto per l’Inclusione sociale: deve essere prevista la frequenza almeno mensile e in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà per la verifica dei risultati raggiunti e la verifica del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato. In caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applica la decadenza dal beneficio.

I Comuni, inoltre, sono tenuti ad impiegare nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) almeno un terzo dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti agli obblighi.

Rispetto alla domanda, viene prevista anche la possibilità di implementare modalità di precompilazione della richiesta di Reddito di Cittadinanza, sulla base delle informazioni disponibili negli archivi INPS e in quelle delle amministrazioni titolari di dati anagrafici (attualmente tale modalità non è disponibile).

Il ruolo dell’INPS nei controlli precedenti l’accoglimento della domanda viene rafforzato. Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio, l’I.N.P.S., oltre a verificare sulla base dell’ISEE i requisiti economici, effettua una prima verifica, sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto, sui requisiti anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati nella domanda. Effettuate le verifiche, l’INPS comunica tempestivamente ai Comuni le eventuali posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. I Comuni svolgono gli accertamenti entro centoventi giorni. Durante tale periodo il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto.

Inoltre i Comuni sono tenuti ad attuare a campione verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti anagrafici, nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi.

L’interdizione dalla possibilità di accedere al beneficio si estende ai condannati per nuove fattispecie di reato, tra cui la prostituzione minorile, la tratta di persone, il furto in abitazione e il furto con strappo, la rapina, l’estorsione, l’usura, la ricettazione, il riciclaggio, l’impiego di denaro o beni di provenienza illecita, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o ingresso di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento e la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Viene poi potenziato il sistema dei servizi sociali comunali nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale.

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