Il beneficio economico si compone di due parti:

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
  • l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.

Come si calcola l’integrazione del reddito familiare

L’importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Tabella: Integrazione reddituale massima in base alla composizione familiare

Composizione nucleo familiareScala di equivalenzaBeneficio massimo annuale
1 adulto16.000,00 €
1 adulto e 1 minore1,27.200,00 €
2 adulti1,48.400,00 €
2 adulti e 1 minore1,69.600,00 €
2 adulti e 2 minore1,810.800,00 €
2 adulti e 3 minore212.000,00 €
3 adulti e 2 minore2,112.600,00 €
4 adulti2,112.600,00 €
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente2,213.200,00 €


La determinazione dell’ammontare del beneficio economico viene effettuata dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

Nota bene: In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l’ISEE corrente, che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta del Reddito di cittadinanza. In tale caso l’importo spettante terrà conto dei minori redditi percepiti dalla famiglia rispetto a quelli originariamente rilevati nell’ISEE. L’ISEE corrente ha validità due mesi, deve pertanto essere periodicamente rinnovato ai fini della prosecuzione dell’erogazione del beneficio.

Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza

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