Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Pertanto - se permangono le condizioni di bisogno - a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda. Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi.
Pertanto, chi ha iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza ad aprile 2019, dal 1° ottobre 2020 può presentare domanda di rinnovo. Se la domanda è presentata entro il mese di ottobre, in presenza di tutti i requisiti di legge il beneficio sarà nuovamente erogato a partire da novembre. Analogamente, i cittadini che hanno iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza a maggio 2019, qualora permangano le condizioni di bisogno, dal 1° novembre potranno presentare domanda di rinnovo e a seguire quelli che hanno iniziato a riceverlo nei mesi successivi.
L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge. Si ricorda che l’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato. L’ISEE corrente, invece, ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.
La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Anche il modulo da utilizzare è lo stesso. Le informazioni sono disponibili nella pagina Come richiederlo e come usarlo. Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento (Carta Rdc). Se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare, sarà invece necessario ritirare una nuova Carta.
Si ricorda che il rinnovo non è previsto per la Pensione di Cittadinanza, che continua a essere erogata in presenza di tutti i requisiti di legge senza limite temporale.
Il Sistema informativo dei Reddito di cittadinanza, nel ricevere le domande, distinguerà automaticamente quelle di rinnovo, Nel caso il richiedente abbia già beneficiato della misura negli ultimi 12 mesi, sarà re-indirizzato presso i Servizi Sociali del Comune/Ambito territoriale o presso il Centro per l’impiego per proseguire il percorso di inclusione sociale e/o di attivazione lavorativa.
Per quanto riguarda il rispetto delle condizionalità riguardanti l’attività lavorativa, ai sensi della Legge n. 26/2019, in caso di rinnovo dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta, a pena di decadenza dal beneficio.
Per saperne di più:
- Messaggio INPS n. 3627 dell’8 ottobre 2020
- Nota MLPS 8054 del 14 ottobre 2020
- Nota ANPAL 9217 del 1° ottobre 2020
- Nota MLPS del 30 settembre 2020